Le Parole che Diciamo e non Sappiamo- Elezione del Presidente della Repubblica.


La Costituzione
Gli articoli che regolano l’elezione del presidente della Repubblica sono contenuti nel titolo II della parte II della Costituzione.

L’articolo 83 dice che il capo dello Stato viene eletto dal «Parlamento in seduta comune» e che all’elezione partecipano anche tre delegati per ogni regione, «eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato». L’articolo specifica anche che l’elezione avviene a «scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

L’articolo 84 parla dei requisiti che deve avere il candidato o la candidata: può essere eletto «ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici». Inoltre, la carica di presidente della Repubblica «è incompatibile con qualsiasi altra carica».

L’articolo 85 regola la durata del mandato presidenziale – dura sette anni – e le tempistiche con cui avviene l’elezione: trenta giorni prima che scada il mandato del presidente in carica, il presidente della Camera dei deputati deve convocare la seduta comune del Parlamento e i delegati regionali. Dato che il mandato dell’attuale presidente Sergio Mattarella scadrà il 3 febbraio, la seduta comune dovrebbe essere convocata da Roberto Fico a inizio gennaio.

Seduta comune
Con seduta comune si indicano le due camere del Parlamento, Senato e Camera dei Deputati, riunite insieme. Benché siano separate, infatti, le due camere fanno parte di una struttura unitaria, il Parlamento.

I casi in cui le due camere si riuniscono, oltre all’elezione del presidente della Repubblica, sono: il giuramento del presidente della Repubblica; la messa in stato d’accusa del presidente della Repubblica (cosa che può avvenire solo per alto tradimento o per attentato alla Costituzione); l’elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura; l’elezione di un terzo dei giudici costituzionali.

La seduta del Parlamento che elegge il presidente della Repubblica, oltre a essere comune, è anche unica, nel senso che non viene sciolta finché un presidente non viene eletto.

Grandi elettori
Con “grandi elettori” ci si riferisce a tutti i membri della seduta comune del Parlamento, cioè deputati e senatori a cui si aggiungono i delegati regionali.

Chiama
Prima di ogni scrutinio, i funzionari della seduta svolgono le cosiddette “chiame” cioè appelli per verificare le presenze e contemporaneamente chiamare al voto. Se ne fanno una per tutti i membri della seduta, poi una seconda per chi non era presente alla prima: iniziando dai senatori a vita e procedendo in ordine alfabetico: prima i senatori, poi i deputati e infine i delegati regionali. Ogni membro chiamato presente passa davanti alla presidenza e infila la sua scheda dentro l’urna.

Scrutinio e spoglio
Con “scrutinio” si indica l’insieme delle operazioni di voto e conteggio delle schede, mentre con “spoglio” si indica più nello specifico la verifica dei voti espressi e il loro conteggio. Nel caso dell’elezione del presidente della Repubblica, il voto è sempre segreto, mentre lo spoglio avviene pubblicamente con lettura di tutte le schede.

Franchi tiratori
“Franchi tiratori” è una locuzione che ormai da decenni si usa in politica in riferimento a chi, grazie al voto segreto, vota in modo diverso dal proprio gruppo, schieramento o partito. L’espressione è vecchia di almeno un paio di secoli e arriva dalla Francia (loro dicono franc-tireurs) ma in questo caso “franco” significa “libero”, e veniva usata in riferimento a singoli combattenti o piccoli gruppi che attaccavano i nemici autonomamente. Treccani dice che fu negli anni Cinquanta del Novecento che la locuzione si spostò dal contesto bellico (in riferimento al quale era stata usata anche durante le due guerre mondiali) verso il «linguaggio politico e giornalistico italiano» dove prese a essere usata in senso figurato. Dato che l’elezione del presidente della Repubblica si svolge con scrutinio segreto, capita di frequente che ci siano franchi tiratori, e che siano addirittura decisivi nella scelta di un candidato.

Maggioranza qualificata e maggioranza assoluta
Per i primi tre scrutini è necessario avere la maggioranza qualificata per eleggere il presidente, ovvero i due terzi dell’assemblea. Dal quarto scrutinio in poi basta invece la maggioranza assoluta, cioè il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.

Quorum
Proprio parlando dei voti necessari per eleggere il presidente della Repubblica, si sente spesso parlare di “quorum”. Di solito indica la quota necessaria di partecipanti a un voto per far sì che quel voto sia valido, per esempio nei referendum popolari, ma nel caso dell’elezione al Quirinale indica appunto i voti necessari per eleggere il presidente. Dato che i parlamentari più i delegati regionali sono in totale 1.008, nei primi tre scrutini sarà necessario il voto di 672 membri. Dal quarto in poi ne basteranno 505.

Il Colle
Nelle cronache politiche, con “Colle” ci si riferisce al palazzo del Quirinale e per estensione alla presidenza della Repubblica che vi ha sede. Il palazzo sorge su uno dei tradizionali sette colli di Roma, ed è uno dei punti più alti della città: un tempo era la sede estiva dei papi, poi fu la residenza dei Savoia in età monarchica, e dal 1948 è sede della presidenza della Repubblica.

Semestre bianco
Più che a ridosso dell’elezione, questo termine emerge nelle settimane e nei mesi precedenti. La norma del semestre bianco è contenuta nell’articolo 88 della Costituzione, quello che parla della possibilità per il presidente della Repubblica di sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Bis
La Costituzione non impedisce al presidente della Repubblica di essere eletto due volte di seguito, ma Mattarella si è detto più volte fortemente contrario a essere rieletto.

Settennato
Indica un periodo di sette anni, ma viene usato quasi esclusivamente in riferimento al periodo in cui rimane in carica il presidente della Repubblica, e per estensione viene usato come sinonimo del mandato stesso di un presidente.

Toto nomi
Nelle cronache politiche di questo periodo si usa spesso il termine “toto nomi” parlando dei possibili futuri presidenti della Repubblica: è un modo per sintetizzare l’insieme dei dibattiti, articoli di giornale e interventi di politici che tirano in ballo questo o quel candidato, vero o presunto.

Gli ultimi tre presidenti della Repubblica Italiana – Sergio Mattarella, Giorgio Napolitano, Carlo Azeglio Ciampi.

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